ICALI

International Child Abduction Lawyers Italy

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Evento live registrato

MEDIAZIONE CROSS BORDER

Cos'è e a che cosa serve

CROSS-BORDER FAMILY MEDIATION IN ITALY

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MEDIAZIONE FAMILIARE TRANSFRONTALIERA

rivolto a mediatori familiari professionisti

Febbraio 2024 - Maggio 2024
Programma completo

Un network europeo

Le associazioni della rete

Il nostro progetto

Le finalità della nostra associazione

ICALI è un'associazione, senza fini di lucro, costituita da avvocati che operano nel settore delle controversie di famiglia trasfrontaliere e della sottrazione internazionale di minori ed in tutti i casi che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, del Regolamento UE n. 2201/2003 Bruxelles II-bis, e della Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 e sue modifiche e integrazioni.


Possono iscriversi all'associazione anche i mediatori familiari che abbiano competenza nella c.d. "cross border family mediation". L'associazione ha lo scopo di promuovere attività formative e informative volte a creare e ad accrescere le competenze di chi opera nel campo delle controversie di famiglia trasfrontaliere e della sottrazione internazionale dei minori nonché a prevenire i casi di sottrazione.


A tale scopo, gli associati si impegnano ad una formazione specialistica continua nelle materie, coltivando anche una visione interdisciplinare che permetta la collaborazione con professionisti di diverse discipline, e ad organizzare attività formative che possano permettere ad altri colleghi di approfondire questa materia, nonché attività rivolte all'esterno, che possano contribuire a far crescere l'informazione e la prevenzione.

Atto costitutivo

I SOCI

in ordine alfabetico
Giovanna Barca

Giovanna Barca

Consigliera, Socio fondatore
Grazia Ofelia Cesato

Grazia Ofelia Cesaro

Vicepresidente, Socio fondatore
Marzia Ghigliazza

Marzia Ghigliazza

Segretaria, Socio fondatore
Patrizia Giannini

Patrizia Giannini

Tesoriera, Socio fondatore
Paola Moreschini

Paola Moreschini

Presidente, Socio fondatore
Silvia Veronesi

Silvia Veronesi

Consigliera

Membri del comitato scientifico
  • Prof. Maria Cristina Baruffi
  • Cons. Giacinto Bisogni
  • Cinzia Calabrese
  • Avv. Ester Di Napoli
  • Prof.ssa Costanza Honorati
  • Prof. Carlo Rimini
  • Prof.ssa Annamaria Rufino
  • Avv. Manuela Tirini
  • Avv. Silvia Veronesi

Di cosa ci occupiamo

Conflitti familiari internazionali

Responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale rappresenta la somma dei diritti e doveri che hanno il padre e la madre nei confronti dei loro figli. E’ esercitata da entrambi i genitori di comune accordo. Fa parte dell’esercizio della responsabilità genitoriale anche la decisione relativa alla residenza abituale del minore. La legge italiana prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata dai genitori in modo condiviso. Entrambi i genitori conservano la responsabilità genitoriale anche in caso di separazione o di divorzio. In situazioni particolari dovute alla notevole distanza, all’incapacità o ad altro grave motivo ad uno dei genitori può essere concesso l’esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad uno solo dei genitori. In questo caso all’altro genitore non rimane che l’esercizio del diritto di visita. I figli hanno tutti gli stessi diritti, anche se nati fuori dal matrimonio. In questo caso, la responsabilità genitoriale spetta al genitore che ha riconosciuto il bambino. Se entrambi i genitori lo hanno riconosciuto la responsabilità genitoriale è esercitata in modo condiviso. La titolarità della responsabilità genitoriale ed il suo esercizio sono regolate della legislazione in vigore nello Stato in cui il minore ha la sua residenza abituale.

Residenza abituale

La residenza abituale del minore è il luogo in cui si trova il centro permanente e stabile dei legami affettivi e relazionali del minore. Stabilire quale è la residenza abituale del minore è una questione di fatto. Assumono particolare rilievo la frequenza scolastica, l’inserimento nel sistema sanitario, le amicizie, la conoscenza della lingua, l’attaccamento ai luoghi, la frequentazione e gli affetti familiari. La residenza abituale non può essere acquisita per il mero soggiorno in un determinato Stato per periodi di tempo limitati, anche se frequenti. La residenza abituale determina la giurisdizione perché il giudice territorialmente più vicino alla residenza abituale del minore è ritenuto dalle norme il più idoneo a valutare i provvedimenti da disporre nel suo interesse. Ogni decisione circa la residenza abituale del minore, ed ogni modifica della residenza, deve essere concordata tra i genitori. Per stabilire la residenza abituale, nei casi di trasferimento del minore in un altro Stato senza il consenso dell’altro genitore, non si effettua un calcolo sulla prevalenza del tempo trascorso dal minore sul territorio di uno Stato o dell’altro, ma si considera dove si trova il centro permanente ed abituale degli interessi e delle relazioni del minore

Sottrazione internazionale

Si ha sottrazione internazionale quando un minore che ha la residenza abituale in un determinato Stato viene trasferito in un altro Stato senza il consenso della persona fisica o giuridica che su di lui esercita la responsabilità genitoriale secondo la legge dello Stato di provenienza. Alla sottrazione equivale il trattenimento di un minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale senza il consenso del soggetto titolare dell’affidamento. Per una protezione più efficace dei minori anche oltre frontiera diversi Stati hanno stipulato convenzioni internazionali che contengono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti. In particolare, la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori ha lo scopo di garantire un rapido rientro del minore nello Stato in cui ha la residenza abituale e dal quale è stato illegittimamente sottratto. La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 15 gennaio 1994 n. 64. Il Regolamento (CE) 2201/2003, applicabile nelle relazioni tra Stati membri dell’Unione Europea (esclusa la Danimarca), include norme complementari sempre in materia di sottrazione internazionale di minori.

I corsi di formazione

realizzati da ICALI

Corsi di formazione 2021

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Corso base e avanzato per i soci ICALI
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Scheda corso

Gli eventi

Eventi organizzati da ICALI e associazioni amiche

Sottrazione Internazionale di Minori

Le novità alla luce del Regolamento Bruxelles II ter e della Riforma Cartabia

Evento online

Recasting Bruxelles

IL REGOLAMENTO EUROPEO 1111/2019 IN MATERIA DI FAMIGLIA CHE SI APPLICHERÀ DAL 1 AGOSTO 2022

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