Webinar Zoom
Crisi della famiglia con elementi di internazionalità e mediazione cross border
Lunedì 11 novembre 2024 ore 15:00-17:00
Locandina dell'eventoEvento live
SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI E MEDIAZIONE CROSS-BORDER
Programma dell'eventoMercoledì 19 giugno 2024 dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 12.00 alle ore 14.00
Evento live registrato
MEDIAZIONE CROSS BORDER
Cos'è e a che cosa serve
CROSS-BORDER FAMILY MEDIATION IN ITALY
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MEDIAZIONE FAMILIARE TRANSFRONTALIERA
rivolto a mediatori familiari professionisti
Maggio - Novembre 2024Programma completo
Il nostro progetto
Le finalità della nostra associazioneICALI è un'associazione, senza fini di lucro, costituita da avvocati che operano nel settore delle controversie di famiglia trasfrontaliere e della sottrazione internazionale di minori ed in tutti i casi che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, del Regolamento UE n. 2201/2003 Bruxelles II-bis, e della Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 e sue modifiche e integrazioni.
Possono iscriversi all'associazione anche i mediatori familiari che abbiano competenza nella c.d. "cross border family mediation". L'associazione ha lo scopo di promuovere attività formative e informative volte a creare e ad accrescere le competenze di chi opera nel campo delle controversie di famiglia trasfrontaliere e della sottrazione internazionale dei minori nonché a prevenire i casi di sottrazione.
A tale scopo, gli associati si impegnano ad una formazione specialistica continua nelle materie, coltivando anche una visione interdisciplinare che permetta la collaborazione con professionisti di diverse discipline, e ad organizzare attività formative che possano permettere ad altri colleghi di approfondire questa materia, nonché attività rivolte all'esterno, che possano contribuire a far crescere l'informazione e la prevenzione.
Atto costitutivoI SOCI
in ordine alfabetico
Giovanna Barca
Consigliera, Socio fondatoreGrazia Ofelia Cesaro
Vicepresidente, Socio fondatoreMarzia Ghigliazza
Segretaria, Socio fondatorePatrizia Giannini
Tesoriera, Socio fondatorePaola Moreschini
Presidente, Socio fondatoreSilvia Veronesi
Consigliera- Prof. Maria Cristina Baruffi
- Cons. Giacinto Bisogni
- Cinzia Calabrese
- Avv. Ester Di Napoli
- Prof.ssa Costanza Honorati
- Prof. Carlo Rimini
- Prof.ssa Annamaria Rufino
- Avv. Manuela Tirini
- Avv. Silvia Veronesi
ISCRIVITI
Scheda di iscrizione a ICALIDi cosa ci occupiamo
Conflitti familiari internazionaliResponsabilità genitoriale
La responsabilità genitoriale rappresenta la somma dei diritti e doveri che hanno il padre e la madre nei confronti dei loro figli. E’ esercitata da entrambi i genitori di comune accordo. Fa parte dell’esercizio della responsabilità genitoriale anche la decisione relativa alla residenza abituale del minore. La legge italiana prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata dai genitori in modo condiviso. Entrambi i genitori conservano la responsabilità genitoriale anche in caso di separazione o di divorzio. In situazioni particolari dovute alla notevole distanza, all’incapacità o ad altro grave motivo ad uno dei genitori può essere concesso l’esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad uno solo dei genitori. In questo caso all’altro genitore non rimane che l’esercizio del diritto di visita. I figli hanno tutti gli stessi diritti, anche se nati fuori dal matrimonio. In questo caso, la responsabilità genitoriale spetta al genitore che ha riconosciuto il bambino. Se entrambi i genitori lo hanno riconosciuto la responsabilità genitoriale è esercitata in modo condiviso. La titolarità della responsabilità genitoriale ed il suo esercizio sono regolate della legislazione in vigore nello Stato in cui il minore ha la sua residenza abituale.
Residenza abituale
La residenza abituale del minore è il luogo in cui si trova il centro permanente e stabile dei legami affettivi e relazionali del minore. Stabilire quale è la residenza abituale del minore è una questione di fatto. Assumono particolare rilievo la frequenza scolastica, l’inserimento nel sistema sanitario, le amicizie, la conoscenza della lingua, l’attaccamento ai luoghi, la frequentazione e gli affetti familiari. La residenza abituale non può essere acquisita per il mero soggiorno in un determinato Stato per periodi di tempo limitati, anche se frequenti. La residenza abituale determina la giurisdizione perché il giudice territorialmente più vicino alla residenza abituale del minore è ritenuto dalle norme il più idoneo a valutare i provvedimenti da disporre nel suo interesse. Ogni decisione circa la residenza abituale del minore, ed ogni modifica della residenza, deve essere concordata tra i genitori. Per stabilire la residenza abituale, nei casi di trasferimento del minore in un altro Stato senza il consenso dell’altro genitore, non si effettua un calcolo sulla prevalenza del tempo trascorso dal minore sul territorio di uno Stato o dell’altro, ma si considera dove si trova il centro permanente ed abituale degli interessi e delle relazioni del minore
Sottrazione internazionale
Si ha sottrazione internazionale quando un minore che ha la residenza abituale in un determinato Stato viene trasferito in un altro Stato senza il consenso della persona fisica o giuridica che su di lui esercita la responsabilità genitoriale secondo la legge dello Stato di provenienza. Alla sottrazione equivale il trattenimento di un minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale senza il consenso del soggetto titolare dell’affidamento. Per una protezione più efficace dei minori anche oltre frontiera diversi Stati hanno stipulato convenzioni internazionali che contengono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti. In particolare, la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori ha lo scopo di garantire un rapido rientro del minore nello Stato in cui ha la residenza abituale e dal quale è stato illegittimamente sottratto. La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 15 gennaio 1994 n. 64. Il Regolamento (CE) 2201/2003, applicabile nelle relazioni tra Stati membri dell’Unione Europea (esclusa la Danimarca), include norme complementari sempre in materia di sottrazione internazionale di minori.
I corsi di formazione
realizzati da ICALICorso di formazione 2018
La partecipazione al corso permette il perfezionamento dell'iscrizione a ICALIScheda corso
Gli eventi
Eventi organizzati da ICALI e associazioni amicheSottrazione Internazionale di Minori
Le novità alla luce del Regolamento Bruxelles II ter e della Riforma Cartabia
Evento onlineRecasting Bruxelles
IL REGOLAMENTO EUROPEO 1111/2019 IN MATERIA DI FAMIGLIA CHE SI APPLICHERÀ DAL 1 AGOSTO 2022
Evento onlineLa sottrazione internazionale dei minori: riflessioni giuridiche e sociali
Online, su scuolaforensefest-fad.itProtezione nei casi di violenza domestica e sottrazione internazionale di minore
MilanoThe 4th Statistical Report on the 1980 Hague Convention on the International Abduction of Children
Università Milano BicoccaThe Role of Children in 1980 Hague Child Abduction Convention Proceedings
Università degli Studi di GenovaSottrazione internazionale dei minori - Prevenzione e cooperazione
Autorità Garante per l'Infazia e l'AdolescenzaDocumenti
Risorse utiliNormativa
Convenzione L'Aja 1980 Convenzione L'Aja 1996Regolamento CE n. 2201/2003
Regolamento UE n. 1111/2019
Audizione informale alla 2ª Commissione Giustizia Senato in sede di audizione sul DDL 404
Presentazione di Sabrina Prati sulle coppie miste in italia
Report HCCH sugli aspetti civili dell'International Child Abduction
Presentazione del Segretario HCCH Hague Conference per i 40 anni della Convenzione